In base alle vigenti normative per la vendita di un immobile nuovo, in costruzione o da costruirsi, il costruttore è tenuto a stipulare una polizza, denominata “decennale postuma”, che tuteli il futuro acquirente contro i danni materiali e diretti, compresi i danni a terzi, derivanti da rovina totale o parziale dell’immobile oppure da gravi difetti costruttivi delle relative opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione.
La responsabilità del costruttore per danni derivanti da rovina dell’immobile, o per gravi difetti costruttivi, è regolamentata dal decreto legislativo n. 122/2005 e dall’articolo 1669 del codice civile, e grava su quest’ultimo per i danni manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione del fabbricato.
La garanzia di risarcimento per danni da responsabilità del costruttore, valevole per dieci anni, è prevista dalla legge nei seguenti casi:
-l’immobile viene venduto da un’impresa regolare e non da un privato;
-l’acquirente è un privato e non una società o ente collettivo;
-l’immobile deve essere effettivamente edificato o se ne prevede l’edificazione (il venditore deve garantire di portare a termine la costruzione).
-La polizza decennale postuma ha validità per tutti gli immobili (indipendentemente dalla loro destinazione d’uso) per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire successivamente alla data del 21 luglio 2005 e solo se tali immobili sono, al momento della contrattazione, ancora da edificare o non sono ancora ultimati essendo in stato tale da non consentire il rilascio del relativo certificato di agibilità.
TECNOTIMO S.N.C. , tra i propri servizi, analizza preventivamente la copertura assicurativa verificando che la stessa non riguardi solo le parti strutturali dell’immobile, ma anche tutti gli elementi secondari ed accessori, oltre ad accertare che gli eventuali massimali di risarcimento previsti nella polizza siano congrui a coprire l’intero costo di ricostruzione a nuovo dell’immobile.